Tutela di soggetti minori

Cos’è

Il servizio si occupa di gestire i procedimenti relativi alla tutela di soggetti minori.

A cosa serve

Il servizio è finalizzato a tutelare i soggetti minori privi di patria potestà. L’istituto si apre se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà (assenza, scomparsa legalmente accertata, decadenza e sospensione dalla potestà, lontananza od ogni altro impedimento -materiale  o giuridico- sia pure solo di fatto, tale da non permettere l'adozione tempestiva di provvedimenti opportuni per la cura del minore).

Chi

La segnalazione al giudice Tutelare può essere effettuata:

  • Nel caso di morte dei genitori accedono i parenti del minore
  • Comune, ovvero  dell'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di una persona che ha lasciato figli in età minore
  • Segnalazione dei Servizi Sociali
  • del notaio che procede alla pubblicazione del testamento,
  • del cancelliere il quale dà notizia delle decisioni dalle quali derivi l'apertura di una tutela al giudice tutelare, dei parenti entro il terzo grado nonché a dalla persona designata come  tutore  o protutore.
Cosa devo fare per

È necessario avere:

  • Segnalazione da parte di un familiare o del Comune
  • Nel caso si tratti di un minore straniero occorre la segnalazione da parte del Servizio Sociale o della Comunità che ospita il minore.
Modulistica

Modelli vari disponibili nella sezione modulistica

Come funziona

La procedura si apre con la nomina, da parte del Tribunale (secondo i casi: giudice istruttore e Giudice Tutelare), di un Tutore, al quale è attribuita la cura della persona e il potere di amministrarne i beni.

La competenza appartiene al giudice tutelare un luogo dove è la sede principale degli affari interessi del minore, che di solito si individua nel luogo in cui  i genitori esercenti la potestà hanno assegnato al minore una dimora stabile.

L'apertura della tutela a favore del minorenne è obbligatoria quando entrambi i genitori sono morti o quando, per altre cause, non possono esercitare la potestà genitoriale (ad esempio, nei casi di dichiarazione di assenza, morte presunta, incapacità dei genitori, ecc.).

Il Tutore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza.

Il Tutore alla cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

A chi devo rivolgermi

CANCELLERIA DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

+39 0871 353263 – mail: cancelleriacivile.tribunale.chieti@giustizia.it

Dove

Tribunale piazza San Giustino 22 ala Galliani 1° piano

Orari di apertura

Consultare la pagina "Uffici e Cancellerie"

Assistenza legale

Non necessaria.

Costi
  • Esente da contributo unificato
  • 1 marca da bollo da € 27,00 di diritti forfettizzati per la notifica
Normativa

Artt. 343, segg. c.c.

Stampa la scheda Tutela di soggetti minori in pdf.