Amministrazione di sostegno
- Cos’è
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Il servizio si occupa di gestire il procedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno nei confronti di quei soggetti che non riescono da soli, per qualsiasi causa, a provvedere ai propri interessi.
L'amministrazione di sostegno si apre presso il tribunale la cui competenza territoriale coincide con la residenza del beneficiario.
- A cosa serve
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Il servizio è finalizzato a tutelare le persone che, per effetto di una menomazione fisica oppure psichica, si trovano nell'impossibilità di provvedere, anche parzialmente o in via temporanea, ai propri interessi.
CHI: Beneficiario (persona interessata), Familiari entro il 4° grado, Affini entro il 2° grado, Pubblico Ministero, Tutore o Curatore, I responsabili dei servizi sanitari e sociali che, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono proporre il ricorso o darne notizia al Pubblico Ministero.
- Cosa devo fare per
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Occorre che il soggetto che usufruisce del servizio sia in stato di infermità o avere menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, o più in generale sia un soggetto che non ha la piena autonomia nella vita quotidiana e si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.
È necessario avere:
- ricorso in doppia copia opportunamente compilato con i dati anagrafici, residenza del ricorrente (fax, mail, telefono, indirizzo, in quanto il ricorrente dovrà essere ricontattato dall’ufficio)
- una ricevuta di pagamento telematico da € 27,00
- nota di iscrizione a ruolo compilata con i dati del ricorrente e del beneficiario, compresi i codici fiscali (barrare "ricorso" - esenzione da contributo unificato - e tralaciare tutti i campi relativi all'avvocato poichè non è necessaria l'assitenza del legale)
- certificato medico che attesta la patologia del malato
- CUD del beneficiario
- certificato di nascita del beneficiario
- stato famiglia del beneficiario
- grado di parentela tra beneficiario e ricorrente (si evince dal ricorso)
- cartellina con indice analitico degli allegati
ATTENZIONE!!! solo il ricorso va in doppia copia, tutti gli allegati in unico esemplare.
- Modulistica
- Come funziona
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Il ricorso deve essere presentato al Giudice Tutelare, anche senza l'assistenza di un legale.
Tale ricorso deve indicare le generalità del beneficiario (colui il quale sarà amministrato), la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo e il domicilio, se conosciuti, del ricorrente, del coniuge, degli ascendenti (genitori e nonni), dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. Lo schema di ricorso presente nella sezione di modulistica del presente sito riporta il contenuto sopra indicato; le parti indicate in grassetto rappresentano coloro che devono essere avvisati dell'udienza di comparizione dinnanzi al giudice.
Il Giudice Tutelare fissa l'udienza per sentire personalmente la persona interessata alla tutela, recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con le esigenze di tutela, dei bisogni e delle richieste della persona incapace.
La Cancelleria del Giudice Tutelare non provvede ad alcuna comunicazione relativa alla data di udienza;
E' compito di colui che presenta il ricorso, invece, di provvedere a informare i parenti (o comunque i soggetti sopra evidenziati) ed acquisirne la dichiarazione di assenso.
Al riguardo si possono configurare tre ipotesi:
- il parente avvisato presenzia all'udienza
- il ricorrente dimostra attraverso la ricevuta di ritorno di una raccomandata di aver avvisato il parente relativamente all'udienza
- il ricorrente produce una dichiarazione di assenso da parte del parente assente all'udienza;
All'udienza il Giudice Tutelare esamina l'incapace e può disporre tutti gli accertamenti di natura medica e non, che ritiene utili ai fini della decisione.
Al termine dell'istruttoria il giudice emette il decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno, a tergo del quale provvedimento vengono elencati tutti i poteri del suddetto Amministratore;
L'incarico di Amministratore di sostegno può essere anche a tempo indeterminato. L’Amministratore di sostegno deve presentare annualmente il rendiconto in cancelleria, utilizzando inderogabilmente il modulo presente nell'apposita sezione "modulistica di questo sito" prestando attenzione ad allegare quanto richiesto, va presentato annualmente facendo decorrere il termine per la presentazione dalla data del giuramento, dopodiché l'Amministratore ha due mesi di tempo per la consegna, nel frattempo comincia a decorrere la nuova annualità. Esemplificando: se un amministratore giura il 16 giugno di un anno il suo rendiconto dovrà riguardare il periodo 16 giugno - 15 giugno dell'anno successivo e sarà in tempo fino al 16 agosto per la presentazione.
- A chi devo rivolgermi
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CANCELLERIA DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
+39 0871 353263 – mail: cancelleriacivile.tribunale.chieti@giustizia.it
- Orari di apertura
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Consultare la pagina "Uffici e Cancellerie"
- Assistenza legale
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Non necessaria
- Costi
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- una ricevuta di pagamento telematico da € 27,00 di diritti di cancelleria
- Normativa
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Art. 409 ss c.c.; legge n. 6 del 9 gennaio 2004
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Protocollo Procedimentale in Materia di Amministrazione Di Sostegno
Elenco degli avvocati in materia di amministrazione di sostegno
- Stampa la scheda Amministrazione di sostegno in pdf.