Separazione consensuale

Cos’è

Il servizio si occupa di gestire i procedimenti relativi alla separazione consensuale attraverso la quale marito e moglie, di comune accordo, decidono dei separarsi.

A cosa serve

Il servizio è finalizzato a realizzare la separazione consensuale di quei coniugi che, di comune accordo, decidono di non vivere più sotto lo stesso tetto e di dividersi legalmente concordando le condizioni che regolano la separazione.

Chi

I coniugi in maniera congiunta, anche senza l’assistenza di un avvocato nei soli casi in cui non vi siano figli minorenni, incapaci o portatori di handicap, ovvero maggiorenni ma non autosufficienti.

Cosa devo fare per

Occorre essere coniugi.

È necessario avere:

  • ricorso per separazione consensuale in doppia copia, firmato da entrambi i coniugi;
  • estratto dell'Atto di Matrimonio, rilasciato dal Comune dove è stato celebrato;
  • certificato cumulativo di Residenza e Stato di famiglia di entrambi i coniugi (se ancora conviventi è sufficiente un certificato);
  • Scheda ISTAT mod. 252 debitamente compilata. L'obbligo di compilazione delle schede ISTAT è sancito dall'articolo 7 del D.Lgs 322/89 e dal DPR 19/07/13.
  • dichiarazione dei redditi degli ultimi 2 anni nel caso vi siano soggetti minori.
Modulistica
Come funziona

Il ricorso può essere depositato in Cancelleria anche solo da uno dei coniugi munito di apposita delega per l’altro coniuge, nel caso in cui non sia obbligatoria l'assistenza del legale, il quale provvederà invece in caso di assistenza legale obbligatoria.

Il ricorso deve essere corredato della nota di accompagnamento.

Dopo la presentazione del ricorso i coniugi:

  • dopo circa 15 giorni, devono telefonare o prendere personalmente visione in Cancelleria del giorno e dell'ora dell'udienza fissata per la comparizione davanti al Presidente del Tribunale;
  • devono presentarsi entrambi nel luogo, giorno e ora indicati nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione;
  • dopo circa 45 giorni dalla data dell'udienza possono passare in Cancelleria per richiedere copia del decreto di omologa della separazione.
Procedure alternative in applicazione della legge 162/2014 di conversione del DL 132/2014

1) convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per parte per ottenere una soluzione consensuale di separazione personale tra i coniugi senza necessità di ricorrere al tribunale.

In assenza di figli minori, ovvero di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi oppure economicamente non autosufficienti, è altresì prevista la seguente opzione:

2) accordo consensuale di separazione innanzi ad ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza di uno dei coniugi o del comune presso cui è stato trascritto l'atto di matrimonio, senza necessità di rivolgersi al tribunale. In questo caso non è esclusa l'asitenza di un legale ma è facoltativa. Questa seconda opzione entrerà sarà in vigore dal 10 dicembre 2014. Per ulteriori informazioni rivolgersi ai comuni competenti.

A chi devo rivolgermi

CANCELLERIA CIVIVILE

+39 0871 353252. – mail: cancelleriacivile.tribunale.chieti@giustizia.it

Dove

Tribunale piazza San Giustino 22 ala Galliani 1° piano

Orari di apertura

Consultare la pagina "Uffici e Cancellerie"

Assistenza legale

Non necessaria solo nei casi in cui non vi siano figli minorenni, incapaci o portatori di handicap, ovvero maggiorenni ma non autosufficienti; in tutti gli altri casi è obbligatoria l'assistenza legale.

Costi

una ricevuta di pagamento telematico del contributo unificato da € 43,00
Il pagamento telematico si effettua al seguente link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp 

Normativa

Artt. 149 sgg. c.c.

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