Certificato di assenza/pendenza di procedure fallimentari
- Cos’è
-
Il servizio si occupa di rilasciare il certificato di assenza/pendenza delle procedure fallimentari, ovvero quel certificato attestante che, nei 5 anni precedenti, nei confronti di una società/ditta non sono state dichiarate procedure concorsuali.
- A cosa serve
-
Il servizio soddisfa l’esigenza di ottenere il documento che prova l’esistenza o l’inesistenza delle procedure fallimentari a carico di un soggetto.
- Chi
-
Chiunque ne abbia interesse. Per esempio: chi chiede un mutuo, la pubblica amministrazione per le gare d’appalto, i legali rappresentanti di società in proprio o non in proprio (purché, in quest’ultimo caso, dimostrino un interesse al Giudice), enti pubblici, ditte private ecc. ecc.
- Cosa devo fare per
-
Occorre avere un interesse ad ottenere il certificato
È necessario avere:
- Documento di identità in corso di validità
- Visura Camerale della società (aggiornata, max 15 giorni)
- Delega originale in caso di richiesta "per conto di"
- Copia del documento di identità del delegante
- Modulistica
- Come funziona
-
La richiesta di certificato può essere presentata da soggetti pubblici e/o privati e va fatta nel rispetto delle seguenti indicazioni.
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O LORO CONTROLLATE
Per i fallimenti dichiarati, i concordati preventivi, le liquidazioni coatte amministrative e le amministrazioni controllate, le pubbliche amministrazioni devono accreditarsi a titolo gratuito sul sito https://verifichepa.infocamere.it, e chiedere attraverso il predetto portale il rilascio del relativo certificato. Qualsiasi richiesta in tal senso non verrà evasa dalla cancelleria Fallimentare.
In virtù dell'obbligo di dematerializzazione, ogni richiesta non inviata via PEC non verrà evasa dalla cancelleria Fallimentare.
PER TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CHE DEBBANO RICHIEDERE IL CONTROLLO EX ART. 71 DPR 445/2000 SULLA VERIDICITA' DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE EX ARTT. 46 E 47 STESSO DPR SI FA PRESENTE CHE IL TRIBUNALE NON RILASCIA ALCUNA CERTIFICAZIONE E CHE LA STESSA PUO' ESSERE OTTENUTA ACCREDITANDOSI AL SITO https://verifichepa.infocamere.it
SOGGETTI PRIVATI
Il rilascio dei certificati relativi alle procedure concorsuali definite (uniche di pertinenza di tali soggetti) quali fallimenti dichiarati, i concordati preventivi, le liquidazioni coatte amministrative e le amministrazioni controllate, è di competenza della Camera di Commercio, tenutaria del Registro Imprese; per ulteriori informazioni s'invita a consultare il portale web https://www.registroimprese.it
Tale portale è collegato ad una banca dati nazionale, il chè assicura, attraverso la certificazione rilasciata da CCIAA, l'inesistenza di procedure concorsuali in firerimento all'intero territorio dello Stato. Per contro, il certificato emesso dal Tribunale è rilasciato accedendo ad una banca dati limitata al territorio di competenza dell'ufficio giudiziario . Ciò implica che l'inesistenza di procedure concorsuali attestata dal Tribunale sia di fatto una certificazione parziale, poichè riferita ad un ambito territoriale ristretto e che, qualora si volesse ottenere una certificaizone valevole per tutto il territorio dello Stato, si dovrebbero chiedere tanti certificati quanti sono i tribunali italiani. Qualora comunque l'interessato intenda rivolgersi al Tribunale, dovrà recarsi di persona in Cancelleria Fallimentare, secondo la dislocazione di cui al successivo paragrafo DOVE, munito delle marche da bollo di cui al successivo paragrafo COSTI.
La cancelleria provvede immediatamente ad effettuare la verifica sull’apposito registro rilasciando la certificazione richiesta.
- A chi devo rivolgermi
-
CANCELLERIA FALLIMENTARE
+39 0871 353242 – mail: concorsuali.tribunale.chieti@giustizia.it
- Dove
-
Tribunale piazza San Giustino 22 1° piano
- Orari di apertura
-
Consultare la pagina "Uffici e Cancellerie"
- Assistenza legale
-
Non necessaria
- Costi
-
- 2 marche da bollo da € 16,00
- 1 marca da bollo da € 3,92
- Normativa
-
Art. 1 Legge Fallimentare
- Stampa la scheda Certificato di assenza/pendenza di procedure fallimentari in pdf.